mercoledì, Settembre 9, 2026

Cireglio, cittadino vince la causa contro Publiacqua

CIREGLIO – Il Giudice di pace di Pistoia con sentenza del primo agosto 2023, ha accolto l’opposizione di un utente Publiacqua residente a Cireglio dichiarando non dovute le somme richieste per la depurazione e revocando il decreto ingiuntivo, per oltre 2.500 euro, che Publiacqua aveva notificato all’utente. Il Giudice di pace ha condannato il gestore al rimborso in favore dell’utente della somma da questo corrisposta fino al 2015, a titolo di depurazione, quantificata in 1.300 euro.

La causa aveva preso il via dall’opposizione presentata al Giudice di pace di Pistoia da un cittadino al quale era stata addebitata, pur non risultando la fognatura collegata all’impianto di depurazione, la quota di tariffa relativa alla depurazione (che in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008, non è dovuta, in mancanza del relativo servizio).

Tale quota era stata richiesta al cittadino, ed anche a molti altri utenti, sia per la frazione di Cireglio che per altre zone della città e della provincia di Pistoia, anche retroattivamente, con riferimento al periodo dal 2010 in poi, sottolineando che” pur non risultando l’impianto dell’utente collegato alla fognatura e al servizio di depurazione,  la relativa quota doveva comunque ritenersi dovuta, in base ai regolamenti di Publiacqua”.

Nei confronti delle pretese di Publiacqua, il cittadino ha sostenuto invece la non addebitabilità della tariffa che era stata ingiunta, inerente la depurazione,  per mancanza del relativo servizio; Publiacqua dal canto suo, chiedeva il rigetto della richiesta e che il giudice condannasse l’utente a pagare quelle quote di tariffa per la depurazione, che ancora non erano state corrisposte, in quanto autoridotte per protesta dal cittadino sottolineando che l’utente con la sottoscrizione del contratto di somministrazione avrebbe accettato le clausole contenute, che comprendevano anche la tariffa di depurazione.

Il Giudice di pace di Pistoia, pur ritenendo dovuta la tariffa per la fognatura, ha invece accolto evidenziato circa la tariffa per la depurazione: che le somme non erano dovute per mancanza del servizio di cui si chiedeva il pagamento; in secondo luogo, perché non era stata fornita da Publiacqua prova dell’esistenza e del collegamento alla fognatura del servizio di depurazione e al riguardo.

Conseguentemente, il Giudice di pace ha dichiarato non dovute le somme richieste da Publiacqua a titolo di depurazione con il decreto ingiuntivo, ed ha condannato il gestore al rimborso  in favore dell’utente della somma da questo corrisposta fino al 2015, a titolo di depurazione, quantificata in euro 1.300,00.

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