FIRENZE (Ansa) – Non è illegittima l’intera legge toscana sul fine vita, ma varie sue disposizioni violano competenze statali.
Lo ha stabilito la Corte Costituzionale.
La Corte ha ritenuto che nel suo complesso la legge regionale sia riconducibile all’esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute e persegua la finalità di “dettare norme a carattere meramente organizzativo e procedurale, al fine di disciplinare in modo uniforme l’assistenza da parte del servizio sanitario regionale alle persone che chiedano di essere aiutate a morire”.

“Esprimo soddisfazione per la pronuncia della Corte Costituzionale che, nella caratteristiche di generalità rispetto al potere legislativo espresso dalla Regione Toscana, ci riconosce la legittimità e i contenuti sulla materia” del fine vita, tema “su cui si è registrata l’assoluta assenza dello Stato quando con sentenza 242/2019 la stessa Corte aveva invitato, a provvedere, il legislatore statale”.
Così il presidente della Toscana Eugenio Giani sulla sentenza della Consulta.
Ora “c’è un diritto delle Regioni a legiferare” sul suicidio medicalmente assistito, la “Toscana è stata la prima” e invece “il Governo chiedeva d’abrogare la nostra legge”.
Nella sentenza della Corte Costituzionale, prosegue il presidente della Toscana Eugenio Giani, “vi sono da parte della Corte delle espressioni che confortano il lavoro che abbiamo fatto in Regione approvando la legge” sul fine vita, “anche se è evidente che in alcuni aspetti la nostra legge è andata oltre, prevedendo disposizioni che possono essere integrate o corrette o modificate. Lavoro che faremo”.
“Ma ciò che è importante – sottolinea ancora Giani all’ANSA stasera – è che il corpo generale della nostra legge, che è stata la prima in Italia, esce validamente confortata da una sentenza che conferma il positivo operare della Regione Toscana”. In buona sostanza “la Consulta dice che la legge Toscana sul fine vita va bene laddove interviene negli aspetti propri della Regione”, ai sensi della materia concorrente ex articolo 117 della Costituzione, “ma che in alcuni aspetti specifici ci sono profili della nostra legge da cassare o da riscrivere sotto l’aspetto di legittimità costituzionale”.
“Il Governo invece – evidenzia Giani – ci aveva chiesto di abrogare l’intera legge”. “A questo punto – afferma ancora Giani – c’è un diritto delle Regioni a legiferare su questa materia, questa sentenza della Corte Costituzionale aiuta a definire meglio quali sono gli aspetti che appartengono alla legge nazionale e quali possono essere delle Regioni”, “è vero che ci sono alcuni aspetti che andranno riscritti o eliminati, ma fanno parte di uno iure condendo, un costruire la legge, siamo i primi e quindi facciamo scuola, faremo da esempio a tutte le Regioni che potranno legiferare sulla materia”.





