giovedì, Novembre 5, 2026

Sala scommesse e Vlt a Prato, Tar Toscana conferma la revoca delle licenze

ROMA (Agipronews) – Il Tar Toscana conferma la revoca delle licenze per la raccolta delle scommesse e il gioco tramite apparecchi Videolottery nei confronti di un esercizio commerciale riconducibile a una società destinataria di un’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Prato. Il Tribunale ha respinto nel merito il ricorso contro i provvedimenti della Questura, ritenendo legittima la revoca delle autorizzazioni di pubblica sicurezza.

(foto d’archivio)

La vicenda riguarda una società che nel febbraio 2016 aveva acquistato un ramo d’azienda relativo a una sala giochi dedicata, già autorizzata per l’attività Vlt e slot. Nel maggio 2017 era stata rilasciata anche la licenza per la raccolta delle scommesse. Tuttavia nel marzo 2022, dopo l’emissione dell’interdittiva antimafia da parte della Prefettura di Prato, il Questore aveva disposto la revoca dei titoli e la cessazione delle attività.

Alla base del provvedimento ci sono gli accertamenti del Gruppo interforze e gli elementi emersi da un’indagine della Direzione distrettuale antimafia di Firenze. In particolare, secondo quanto riportato nella sentenza, un uomo, ritenuto gestore di fatto dell’impresa, era stato rinviato a giudizio per associazione mafiosa. Lo stesso uomo e la titolare della società erano inoltre stati rinviati a giudizio per la gestione di una casa di prostituzione nella quale, secondo gli elementi riportati nell’informativa, venivano reimpiegati “i proventi illeciti nella disponibilità del sodalizio mafioso”.

Il Tribunale Amministrativo ricorda che l’interdittiva antimafia, “per la sua natura cautelare e preventiva, non richiede la prova di un fatto ma solo la presenza di una serie di indizi”. Questi ultimi non devono essere valutati singolarmente, ma “nel loro insieme”, attraverso un esame nel quale ciascun elemento acquista rilevanza in connessione con gli altri. La finalità, sottolineano i giudici, non è l’accertamento delle responsabilità penali, ma la “massima anticipazione dell’azione di prevenzione”. Il rischio di infiltrazione mafiosa deve inoltre essere valutato secondo il criterio del “più probabile che non”.

Nel caso esaminato, gli accertamenti hanno portato a ritenere la società esposta a un “concreto ed attuale rischio di condizionamento da parte della criminalità organizzata”. Gli elementi raccolti, si legge nella sentenza, erano tali da far emergere “cointeressenze, rapporti e frequentazioni con una complessa rete criminale”, potenzialmente rivelatori del rischio di condizionamento delle scelte e degli indirizzi dell’impresa.

Quanto alla revoca delle licenze, il Collegio richiama gli articoli 10 e 11 del Tulps, che disciplinano il ritiro delle autorizzazioni di polizia in caso di abuso o quando vengano meno le condizioni richieste per il loro mantenimento. Nel caso esaminato, la Questura aveva ritenuto compromessi i “prescritti requisiti soggettivi” e, in particolare, quello della “buona condotta”, oltre al rapporto fiduciario tra il titolare della licenza e l’autorità autorizzante. Una valutazione che, secondo il Tar, non presenta “vizi di manifesta illogicità o irragionevolezza”.

Il Tribunale richiama quindi l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui, “in presenza di una interdittiva antimafia, la revoca delle autorizzazioni commerciali cui sia titolare il soggetto attinto dalla medesima costituisce per l’amministrazione un atto dovuto”.

I giudici hanno infine escluso che la revoca fosse illegittima perché fondata su fatti risalenti a un periodo precedente al rilascio delle licenze. Gli atti d’indagine, osserva la sentenza, erano infatti “secretati al momento del rilascio delle autorizzazioni” e l’amministrazione non avrebbe quindi potuto utilizzarli per decidere sulle richieste. Pertanto, ricorso è stato respinto.

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