mercoledì, Settembre 9, 2026

Tribunale di Pistoia, notifica per pubblici proclami-estratto dell’atto di citazione per usucapione

PISTOIA – Alessandro Lazzeri, nato a S. Maria a Monte (Pi) il 01.03.1967 e Novi Katia, nata a S. Maria a Monte (Pi) il 07.05.1970, rappresentati dall’Avv. Monia Buti del foro di Firenze, premettendo che gli attori hanno posseduto e possiedono, uti dominus, l’immobile che hanno acquistato il 25.07.2022 da Macchiavelli Rossella, nel Comune di Abetone Cutigliano, Via Brennero n.80, come risulta da contratto di compravendita del 25.07.2022, a mezzo Notaio Antonio Marinella (rep. N. 2.409, raccolta n. 1996, registrato a Pontedera il 29.07.2022).

La Sig.ra Macchiavelli ha venduto e trasferito agli attori, coniugi in regime di separazione dei beni, Lazzeri Alessandro e Novi Katia, quanto al primo la nuda proprietà dei 9/10, quanto al secondo, l’usufrutto generale vitalizio sui 9/10 del bene immobile. La domanda di cui al presente atto è volta all’accertamento dell’intervenuta usucapione della restante quota della proprietà di 1/10, intestata ancora formalmente, catastalmente, a Petrucci Ferruccio fu Ferdinando, nato il 3.01.1886, del quale si sono perse le tracce. Al possesso continuato per l’intero dell’immobile con animo di proprietà da parte della Sig.ra Macchiavelli, si aggiunge quello degli attori, che hanno sommato il loro possesso a quello del proprio dante causa, ai sensi degli artt. 1146 I comma, 1158 e 485 c.c. L’effetto immediato della somma del possesso è il raggiungimento del tempo necessario ad usucapire la quota di 1/10 nei confronti dell’intestatario formale Petrucci Ferruccio fu Ferdinando. All’uopo cita tutti gli eventuali eredi di quest’ultimo, tutti collettivamente ed impersonalmente mediante notifica per pubblici proclami, di cui al provvedimento di autorizzazione n.cronol.3185/2024 del 05.10.2024 R.G.N.972/2024 a firma del Presidente dell’Intestato Tribunale, invitandoli a comparire dinnanzi al Tribunale di Pistoia, all’udienza in presenza del 23.09.2025 ore 9 nrg. 1785/2023, Giudice Dott. Matteo Marini, con l’invito a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell’udienza indicata, con l’avvertimento che la mancata costituzione o la costituzione oltre il suddetto termine, implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’art. 86 o da leggi speciali, e che esso convenuto, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e che in caso di mancata costituzione si procederà in sua legittima e dichiaranda contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Pistoia adito, contrariis reiectis, così giudicare: in via pregiudiziale esonerare dalla chiamata in mediazione obbligatoria per i motivi indicati in narrativa; nel merito accertare il possesso ultraventennale compiuto da Lazzeri Alessandro e Novi Katia, avendo sommato gli stessi il loro possesso a quello dei rispettivi danti causa sull’immobile nel Comune di Abetone Cutigliano fraz. Cecchetto, 51021,Via del Brennero n. 80, rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Abetone Cutigliano, sezione B Abetone, foglio 18 part. 23, categoria A3, classe 6 vani 9, superficie catastale totale mq. 167, r.c. €. 1022,58 (l’appartamento), con classamento e rendita proposti ai sensi del D.M. 701/94 , giusta denuncia protocollo n. PT0025822 del 19.02.2024 ed al Catasto Terreni del Comune di Abetone Cutigliano, sezione Abetone Boscolungo, nel foglio 18 dalla particella 57 prato di classe 1, ca 11, r.d. €. 0,01 r.a. €. 0,01; dichiarare l’acquisto della piena proprietà sulla quota di 1/10 dell’immobile sopramenzionato a titolo originario per l’usucapione contro parte convenuta e dichiarare l’avvenuta l’usucapione in favore di parte attrice; ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Pistoia di provvedere, ai sensi dell’art. 2648 c.c., alla trascrizione dell’emananda sentenza a favore degli attori, nella loro qualità, con esonero del Conservatore di ogni responsabilità al riguardo. Competenze di causa interamente rifuse in caso di opposizione”.

Avv. Monia Buti

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