mercoledì, Settembre 9, 2026

Montecatini, alloggi Peep: approvate modalità di affrancamento

MONTECATINI – E’ stata approvata all’unanimità dei presenti, nella seduta consiliare di ieri (30 settembre) la delibera concernente il Peep di via Umbria a Montecatini. Con il nuovo atto è stato stabilito lo schema di convenzione per l’affrancamento degli immobili.

Palazzo comunale di Montecatini

A questo punto, i proprietari che vorranno affrancare il loro bene dovranno semplicemente effettuare il pagamento al Comune del corrispettivo dovuto (secondo le previste modalità di calcolo) e sottoscrivere e trascrivere la convenzione oggi approvata. In questi casi i proprietari avranno una doppia opzione: non solo svincolarsi dal prezzo massimo di cessione ma anche trasformare il proprio diritto di superficie in proprietà.

Gli alloggi Peep di via Umbria sono 22 e furono costruiti a seguito di concessione edilizia rilasciata nel 1984. All’epoca le case furono assegnate in diritto di proprietà, dietro pagamento di un prezzo agevolato, a soggetti aventi particolari requisiti. Per tali alloggi la normativa prevedeva che fossero stipulate apposite convenzioni urbanistiche tra Cooperative e Comune di durata ventennale, con clausole limitative alla libera circolazione degli alloggi. L’alienazione dell’alloggio, questione molto dibattua negli anni, poteva essere effettuata a un prezzo predeterminato in base ad una procedura di calcolo prevista nelle convenzioni.

Della questione, si è occupata anche la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni unite nel corso del 2015, statuendo che per gli alloggi Peep la compravendita al prezzo massimo di cessione sussisteva anche dopo la scadenza della convenzione perché le convenzioni Peep permettono l’accesso alla casa ad un prezzo calmierato e pertanto si voleva evitare che in sede di compravendita potessero esserci cessioni superiori al prezzo di acquisto calmierato.

Oggi, a seguito di reiterati interventi legislativi, che hanno modificato e semplificato la materia è possibile che il proprietario si svincoli dall’effettuare la compravendita al prezzo indicato dal Comune e calcolato in base alle formule indicate dal Comune effettuando la cosiddetta affrancazione; tali modalità di calcolo potranno essere applicate soltanto ai condomini proprietari che hanno presentato domanda di rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione entro il 30.6.2022 e per le domande presentate successivamente saranno applicati i criteri di calcolo come introdotti dall’art 10 quinquies del D. L. 21 marzo 2022, n. 21 convertito nella Legge 20 maggio 2022 n. 51.

La affrancazione o svincolo dal prezzo massimo di cessione consente ai proprietari, previa stipula di una convenzione con il Comune e pagamento del corrispettivo di cessione che è cifra assolutamente sopportabile, di vendere liberamente il bene senza prezzi imposti, accordandosi con chi è disposto ad acquistare.

Va precisato che il corrispettivo di affrancazione è calcolato secondo specifiche modalità indicate nell’art. 31 comma 49 bis della L. 448/98 indicate dall’ufficio urbanistica nella relazione allegata alla delibera.

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