PISTOIA – Stamani, dinanzi al Tribunale di Pistoia, giudice monocratico dott. Fontana, è iniziato il processo dibattimentale a carico degli ex gestori della discarica Fosso del Cassero di Cantagrillo, il presidente di Publiambiente Alfio Fedi e il direttore tecnico della società, ing. Menichetti. I reati contestati sono secondo la Procura, quelli previsti dagli articoli 81, 113, 449 del Codice penale in relazione agli articoli 423 e 425, in merito all’incendio avvenuto nella discarica il 4 luglio 2016.
In sostanza, secondo gli inquirenti, Fedi e Menichetti, per negligenza, imprudenza ed imperizia – e in violazione di norme di legge e regolamentari poste a tutela della prevenzione incendi e a tutela dell’ambiente -, “mediante condotte attive e omissive poste in essere in modo reiterato e continuativo, che consentivano lo smaltimento e la gestione nell’impianto di rifiuti non conferibili all’interno della discarica, con concentrazione di idrocarburi pesanti in quantità notevoli, in modo diretto o indiretto, cagionavano un incendio di grosse dimensioni e diffusività nella discarica il 4 luglio 2016”.
L’incendio si sviluppò su una superficie di un ettaro coinvolgendo anche la parte alta della sponda della discarica che non era stata ancora interessata dal conferimento dei rifiuti, danneggiando anche i materiali sintetici del sistema di impermeabilizzazione ed alcuni pozzi di estrazione del biogas”.
“Considerando che gran parte dei rifiuti abbancati – spiega ancora la Procura – erano costituiti, per oltre il 50% da materiali combustibili, quali plastica, carta e tessuti e che nella discarica, insieme con i rifiuti, venivano smaltite anche quantità notevoli di idrocarburi, la gestione dei rifiuti all’interno dell’impianto della discarica Fosso del Cassero non è avvenuta conformemente alla normativa vigente e alle autorizzazioni in possesso del gestore rilasciata in seguito all’ordinanza provinciale n. 1122 del 2 ottobre 2013)”.
Non solo, secondo i magistrati Fedi e Menichetti “ponevano in essere ulteriori condotte causative dell’evento in quanto, come accertato a seguito non sono stati rispettati i criteri di ammissibilità ed accettabilità dei rifiuti indicati nel Piano di gestione operativa, parti integranti e sostanziali dell’ordinanza provinciale n.1122/2013”.







