mercoledì, Settembre 9, 2026

Montecatini, Convegno dei giuristi cattolici sulla ‘nullità matrimoniale’

MONTECATINI – Nella sala consiliare del palazzo comunale di Montecatini Terme si è svolto venerdì 27 gennaio, a partire dalle ore 17, un interessante convegno organizzato dall’Unione Giuristi Cattolici sezione Pistoia – Valdinievole, in collaborazione con la Fondazione Forense di Pistoia, dal titolo “La delibazione delle sentenze ecclesiastiche dichiarative della nullità matrimoniale. Foro Canonico e Civile in dialogo“.

I relatori del Convegno

Dopo gli indirizzi di saluto da parte del Sindaco Luca Baroncini, dell’Avv. Enrico Panicucci, Presidente della Fondazione Forense, dell’Avv. Massimo Chiossi, Vicepresidente della locale sezione dei Giuristi Cattolici,  del canonico Don Stefano Salucci, assistente ecclesiastico dell’Unione, l’incontro è stato moderato dalla segretaria dell’Unione Michela Cinquilli, Avvocato canonista.

Interesse e partecipazione hanno raccolto le relazioni degli ospiti: S.E. Mons. Andrea Ripa, segretario del Supremo Tribunale Segnatura Apostolica, sul tema “Le condizioni per il decreto di esecutività della Segnatura Apostolica alla luce del ‘Mitis’: status quaestionis”; l’Avv. Andrea Scasso, Avvocato cassazionista e rotale del Foro di Firenze, nonchè Patrono stabile del Tribunale Ecclesiastico Etrusco di Firenze che ha approfondito la tematica relativa agli “Aspetti civilistici e nullità delle nozze: aspetti pratici e prassi consolidate nell’ambito della Corte di Appello di Firenze”.

La sala del palazzo comunale di Montecatini

Entrambi i relatori hanno illustrato le ripercussioni della sentenza di esecutività e della relativa delibazione presso la Corte di Appello di Firenze alla luce della riforma dei processi di nullità matrimoniale introdotta nel 2015 da Papa Francesco con il m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus, con particolare riferimento alle decisioni episcopali assunte al termine del Processus coram Episcopo.

Il fil rouge espresso unanimemente dai relatori: la comune esigenza del dialogo fra foro canonico e secolare: “Per il compimento degli impegni concordatari in condizione di reciprocità è responsabilità del giudice ecclesiastico emettere una sentenza delibabile e quella del giudice civile di riconoscere gli effetti civili della pronuncia stessa, circoscrivendo equilibratamente il rifiuto dell’exequatur a casi eccezionali”. E’ in questa reciproca tensione ad una convergenza che possono trovare adempimento le finalità sottese all’Accordo concordatario in materia di matrimonio: l’omologazione dello status personale conformemente alle convinzioni del civis fidelis e quindi del diritto di libertà religiosa individuale (art. 19 Cost.) per parte dell’ordinamento giuridico italiano e per altro canto la miglior realizzazione della salus animarum, legge suprema a cui tende la Chiesa.

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