FIRENZE – Assolta perché il fatto non sussiste.
I giudici del Tribunale di Firenze hanno assolto con formula piena l’ex vigilessa della Polizia Municipale Claudia Vilucchi, di Quarrata, licenziata nel 2018 dal Comune di Greve in Chianti.
la vigilessa era stata accusata di aver dichiarato il falso durante l’assunzione in merito a carichi pendenti con la giustizia.
In una lettera indirizzata al Comune di Greve in Chianti l’ex vigilessa evidenzia che: “il Comune di Greve in Chianti mi aveva denunciato per il reato di cui all’art 483 c.p. (false dichiarazione all’atto di assunzione) nel settembre 2018, dopo il licenziamento disciplinare.
E, significative, sone le motivazioni assunte all’esito di una attenta istruttoria da parte del Tribunale Penale di Firenze, concretizzatasi anche nell’audizione del Segretario Generale, di Greve in Chianti, ovvero proprio dal soggetto che aveva irrogato il licenziamento al fine della sentenzadi assoluzione poiché il fatto non sussiste, ex art 530 c.p.p.
nfatti si rammenta quanto prevede l’art 55 ter comma 2 del D.lgs165/2001: “se il procedimento disciplinare non sospeso si conclude con l’irrogazione di una sanzione e successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto adebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l’autorità competente ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall’irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare…”.
Del resto è proprio l’art 653 del c.p.p. che recita “Efficiacia della sentenza penale (di
assoluzione) nel giudizio disciplinare la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia nel giudizio di responsabilità disciplinare davanti alla pubblica amministrazione quando all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale…”.
E lo stesso CCNL 11.04.2008, applicato dal Segretario Generale del Comune di Greve in Chianti, nell’atto di irrogazione del licenziamento disciplinare che recitava: all’Art 5 che “nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento pronunciatacon la formula “il fatto non sussiste”… al dipendente verrà conguagliato quanto dovuto come se il dipendente fosse rimasto in servizio…”.
Ringrazio il Comune di Greve in Chianti, che denunciandomi alla Procura della Repubblica di Firenze ha fatto sì che emergesse la verità dei fatti e in particolar modo ringrazio chi, con la sua testimonianza, sotto giuramento, ha rappresentato la vera versione dei fatti contrariamente a quanto si legge nell’atto di licenziamento”.







